Scelta del Contraente:
Procedura Aperta
Struttura Appaltante: Segreteria Tecnica Operativa Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
Cig: B9AAF32BD0
Cup: CUP : H63H18000020006
Stato: Aperta
Oggetto: PROCEDURA APERTA EX ART. 71 DEL D.LGS. 36/23, PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI INDAGINI E SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLA “PROGETTAZIONE DEL NUOVO ADDUTTORE DIGA CAMASTRA - TRAVERSA DI TRIVIGNO”/ CUP : H63H18000020006
Descrizione: INDAGINI E SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLA “PROGETTAZIONE DEL NUOVO ADDUTTORE DIGA CAMASTRA - TRAVERSA DI TRIVIGNO”/ CUP : H63H18000020006
Importo di gara: € 992.887,00
di cui:
- Importo soggetto a ribasso: € 253.500,00
- Importo non soggetto a ribasso: € 739.387,00
Scelta del Contraente: Procedura Aperta
Tipo di appalto: Servizi
Criterio di aggiudicazione: Offerta Economica Più Vantaggiosa
R.U.P.: Ing. Giovanni Pisciotta
Data di pubblicazione
Data di pubblicazione: 17/12/2025
Data scadenza presentazione chiarimenti:
13/01/2026 12:00 - Europe/Rome
Data di scadenza bando:
19/01/2026 12:00 - Europe/Rome
Caricamento busta amministrativa e tecnica:
-
Da:
19/01/2026 12:08 - Europe/Rome
-
A:
20/01/2026 12:08 - Europe/Rome
Riepilogo documentazione
Determina a contrarre - D.S._965_del_17_11_2025.pdf
Determina di nomina R.U.P. - D._S._n._288_del_09_04_2025 (3).pdf
Manuale operativo - MO - Procedura OEPV - Con Marca.pdf
Bando di gara - Bando di gara Trivigno-signed.pdf
DGUE - Modello DGUE-signed.pdf
Disciplinare di gara - DIsciplinare di gara Trivigno-signed.pdf
capitolato speciale d'appalto - CSA Trivigno-signed.pdf
DIP - DIP Trivigno-signed.pdf
schema di contratto - schema contratto Trivigno-signed.pdf
Elaborati progettuali - Elaborati Progettuali.rar
Modulistica - Modulistica.rar
Si conferma che l’ importo minimo complessivo indicato è riferito ai servizi svolti riconducibili alla categoria S.05. L’importo dei lavori, pari al Valore delle Opere V da progettare, utilizzato per la stima dei detti compensi di cui all’Allegato II.12 è, infatti, pari a 15.000.000,00€, così come riportato al relativo Elaborato CAMTRI_DIP_08_REL_ECO_00. Come evincibile dallo stesso Allegato II.12 i suddetti due importi, corrispettivo servizi e Valore opere da progettare, sono strettamente interdipendenti tra loro.
Si conferma, altresì, che ai fini della presentazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale per i Servizi Tecnici (punto 6.3.1 a) e 6.3.1.b) del disciplinare), l'elenco dei servizi di cui al punto a) e dei "servizi di punta" di cui al punto b) debbano riferirsi rispettivamente al valore dell’opera V pari a € 15.000.000 per il punto a) e pari a € 6.000.000 (0,40 x € 15.000.000) per il punto b). Fermo restando che l’ importo minimo complessivo dei servizi svolti da presentare ai fini del soddisfacimento dei requisiti debba essere pari ad € 700.000,00 per il punto a) e pari ad € 280.000,00 (0,4x700.000,00) per ciascun servizio di punta per il punto b).
Si conferma che il contributo ANAC a carico dell’Operatore Economico è erroneamente indicato, l’importo corretto è pari a 90 Euro.
Si conferma la presenza di un refuso materiale nel CIG riportato sulla documentazione di gara pubblicata, fa fede il CIG B9AAF32BD0 così come riportato sul portale
In merito al quesito posto, si conferma la possibilità che i due servizi affini a quello oggetto di affidamento da presentare nell’offerta tecnica Punto A sub-criteri A1 ed A2, possano essere non necessariamente gli stessi utilizzati per il raggiungimento del requisito di partecipazione di cui al paragrafo 6.3.1 lett. a) e b).
La scelta della categoria S.05 è stata valutata idonea dalla Stazione Appaltante in ragione dei due invasi che l’adduttore da progettare connette e della maggiore complessità dell’intero sistema in cui l’opera da progettarsi si inserisce.
Si conferma, altresì, che la valutazione del criterio A relativo alla professionalità ed adeguatezza dell’offerta non rilevi esclusivamente l'aspetto formalistico della categoria d'opera di cui al DM 17/06/2016, necessaria per i requisiti partecipazione, bensì la similarità sostanziale dell'intervento con conseguente possibilità di valutazione positiva anche di servizi rientranti in categorie d'opera diverse ma avente ad oggetto un intervento similare sotto il profilo delle caratteristiche tecniche, dimensionali etc. In relazione alla finestra temporale di riferimento pari a 10 anni si chiarisce che la stessa è indicata dal Codice degli appalti D.Lgs 36/2023 art. 100 co. 11.
In merito al quesito n. 1 vedasi quanto già chiarito alla specifica richiesta n.1.
In merito al quesito n. 2 vedasi quanto già chiarito alla specifica richiesta n. 2
In merito al quesito n. 3 vedasi quanto già chiarito alla specifica richiesta n. 4
In relazione al numero massimo di pagine dell’offerta tecnica si chiarisce che il limite massimo complessivo ammesso per la relazione unica da presentare per l’offerta tecnica è n. 45 pagine.
In merito al valore del massimo punteggio tecnico, in relazione alla formula per la riparametrazione a pag. 42, si conferma che il massimo punteggio assegnato alla componente tecnica è 85 così come riportato in tabella 14.
In relazione al termine ultimo per le richieste di chiarimento si conferma la richiesta di proroga del detto termine al 07.01.2026.
In relazione al termine ultimo di presentazione delle offerte non è possibile prorogare lo stesso che resta fissato al 19.01.2026.
A riguardo del quesito posto, preso atto della nota SS/prot. n. 279 del 23.12.2025 dell’OICE (associazione delle organizzazioni di ingegneria ed architettura e di consulenza tecnico economica) che si pubblica per trasparenza, si chiarisce che l’appalto è a corpo e che le somme indicate per gli eventuali scavi archeologici sono state stimate in via preliminare dalla Stazione Appaltante sulla base delle conoscenze preliminari acquisite ed in relazione alla cartografia esistente. L’importo degli scavi è “opzionale” e le somme destinate alle dette prestazioni saranno attivate esclusivamente nel caso in cui si rendessero necessarie all’esito della VPIA. All’esito della VPIA, nell’ambito della progettazione da redigersi, sarà quindi predisposto dagli aggiudicatari idoneo computo specifico. Per ogni eventualità non prevista in fase di gara, e basata su richieste specifiche degli enti competenti in materia, che dovranno esprimere parere sul progetto redatto dall’aggiudicatario (Dg-Dighe e/o Sovrintendenza, Validatore, etc), sarà in ogni caso possibile, ai sensi della normativa vigente, in linea con quanto indicato all’art. 41 comma 10 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i, attingere alle somme a disposizione della Stazione Appaltante relative agli imprevisti e/o alle eventuali economie di gara.
In merito al quesito posto, come già riscontrato alla richiesta di chiarimento n. 4, si conferma la possibilità che i due servizi affini a quello oggetto di affidamento da presentare come similari nell’offerta tecnica Punto A_subcriterio A1 ed A2, possano essere non necessariamente gli stessi utilizzati per il raggiungimento del requisito di partecipazione di cui al paragrafo 6.3.1 lett. a) e b).
Si conferma, altresì, che per la valutazione del criterio A relativo alla professionalità ed adeguatezza dell’offerta non rilevi esclusivamente l'aspetto formalistico della categoria d'opera di cui al DM 17/06/2016, necessaria per i requisiti partecipazione, bensì la similarità sostanziale dell'intervento con conseguente possibilità di valutazione positiva anche di servizi rientranti in categorie d'opera diverse ma aventi ad oggetto un intervento similare sotto il profilo delle caratteristiche tecniche.
In merito al quesito n. 1) la stazione Appaltante pur confermando la preferenza del rispetto del formato indicato alla tabella n. 11 del Disciplinare di gara, ritiene, in ragione di un ampio favor partecipationis, possibile aderire alla richiesta di sostituzione del formato A4 con un formato A3. Resta responsabilità dell’operatore economico richiedente garantire la corrispondenza tra 2pagine A4=1 pagina A3. Le pagine eccedenti la detta corrispondenza non saranno ritenute utilizzabili ai fini della valutazione del criterio e conseguente assegnazione del punteggio.
In merito al quesito n. 2) la scelta della categoria S.05 non è un refuso, ma è stata valutata idonea dalla Stazione Appaltante in ragione dei due invasi che l’adduttore da progettare connette e della maggiore complessità dell’intero sistema in cui l’opera da progettarsi si inserisce.
In relazione ai quesiti n. 3) e 4) si rimanda a quanto già riscontrato alle richieste di chiarimento n. 4 e 7.
In relazione ai quesiti n. 1) e n. 2) si rimanda a quanto specificato nel disciplinare di gara a pag. 27 e 28 la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dai soggetti indicati nel bando/ disciplinare di gara e gli archivi informatici (buste di gara) dovranno essere caricati sul sistema, nei termini previsti e secondo le modalità descritte nel Manuale, oltre che nella documentazione di gara predisposta dalla Stazione Appaltante, dalla sola ditta mandataria. In caso di raggruppamento temporaneo solo la mandataria è tenuta al pagamento dell’imposta di Bollo. In merito al punto 3) si invita a visionare il manuale operativo della piattaforma traspare allegato alla documentazione di gara. Il DGUE dovrà essere utilizzando in primis il modello allegato B, sul punto si rinvia al Disciplinare di gara a pag. 31. Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo dovrà compilare il proprio DGUE e sottoscriverlo digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore).
In relazione al numero massimo di pagine dell’offerta tecnica si conferma quanto già riscontrato alla richiesta di chiarimento n. 5 e specificatamente che il limite massimo complessivo ammesso per la relazione unica da presentare per l’offerta tecnica è n. 45 pagine.
In relazione al termine ultimo per le richieste di chiarimento si concede la proroga del detto termine al 07.01.2026.
Si comunica che il termine per la richiesta di chiarimenti è prorogato al giorno 13/01/2026
Si conferma che i servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza sono utili (concorrono) alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 6.3 del Disciplinare, purché relativi alla categoria di Opere indicate.
Si conferma che quanto indicato all’art. 6.22 del Disciplinare pag. 16 in riferimento alla figura del geologo è applicabile anche agli altri professionisti inseriti nel gruppo di lavoro.
Si conferma la possibilità che per i due servizi di punta indicati nell’offerta tecnica per il sub-criterio A.1 possano indicarsi servizi svolti fuori dal contesto Nazionale, purché comprovati ai sensi di quanto richiesto al par. 6.3.1.
In relazione al quesito 1) si precisa che in sede di offerta il concorrente dovrà indicare nella domanda di partecipazione e nel DGUE le lavorazioni che si intendono subappaltare, con preciso riferimento alla categoria SOA mancante, al fine della successiva autorizzazione al subappalto in fase di esecuzione. In merito al quesito 2) in fase di gara non è richiesto dal Disciplinare l’indicazione del soggetto terzo (subappaltatore) designato per l’esecuzione. Ne consegue che l’eventuale subappaltatore designato non debba produrre il DGUE o altra documentazione amministrativa in fase di gara.
A maggiore chiarimento si esplicita nel seguito quanto riportato nel Disciplinare di gara al paragrafo 13 pag. 25: ”A tal fine, l’operatore economico che, al momento della partecipazione alla gara, sia privo di suddetti requisiti, dovrà dichiarare all’interno del DGUE, in fase di gara, di voler eventualmente subappaltare a soggetto idoneamente qualificato le relative attività, al fine di poter subappaltare le stesse in fase di esecuzione; in assenza di detta dichiarazione, il subappalto non potrà essere autorizzato; di conseguenza, ove l’operatore economico non abbia, a seguito della presentazione della propria offerta, acquisito i menzionati requisiti, NON potrà eseguire dette attività e, pertanto, il contratto sarà risolto per inadempimento dell’appaltatore.
Nell’ipotesi di subappalto necessario, trattandosi di subappalto finalizzato ad ovviare alla carenza dei requisiti e considerato che il divieto di subappalto si tradurrebbe nella mancanza dei requisiti di partecipazione, si specifica che non potrà essere attivato il soccorso istruttorio laddove l’operatore economico, non abbia manifestato espressamente nel DGUE la volontà di subappaltare.”
Si conferma quanto già chiarito al quesito n°9.
Si conferma la necessità di indicare in sede di gara esclusivamente la volontà di subappaltare le categorie mancanti.
A maggiore chiarimento si esplicita nel seguito quanto riportato nel Disciplinare di gara al paragrafo 13 pag. 25: ”A tal fine, l’operatore economico che, al momento della partecipazione alla gara, sia privo di suddetti requisiti, dovrà dichiarare all’interno del DGUE, in fase di gara, di voler eventualmente subappaltare a soggetto idoneamente qualificato le relative attività, al fine di poter subappaltare le stesse in fase di esecuzione; in assenza di detta dichiarazione, il subappalto non potrà essere autorizzato; di conseguenza, ove l’operatore economico non abbia, a seguito della presentazione della propria offerta, acquisito i menzionati requisiti, NON potrà eseguire dette attività e, pertanto, il contratto sarà risolto per inadempimento dell’appaltatore.
Nell’ipotesi di subappalto necessario, trattandosi di subappalto finalizzato ad ovviare alla carenza dei requisiti e considerato che il divieto di subappalto si tradurrebbe nella mancanza dei requisiti di partecipazione, si specifica che non potrà essere attivato il soccorso istruttorio laddove l’operatore economico, non abbia manifestato espressamente nel DGUE la volontà di subappaltare.”