Scelta del Contraente:
Procedura Aperta
Struttura Appaltante: Commissario Straordinario di Governo ex L.145/2018 /Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
Cig: B9844CFCBE
Cup: G78E20000230001
Stato: Termini scaduti
Oggetto: INDAGINI E SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLA “PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE PER L’UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE INVASATE DELLA DIGA DI ARCICHIARO SUL TORRENTE QUIRINO” CUP: G78E20000230001
Descrizione: INDAGINI E SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLA “PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE PER L’UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE INVASATE DELLA DIGA DI ARCICHIARO SUL TORRENTE QUIRINO”
Importo di gara: € 990.368,85
di cui:
- Importo soggetto a ribasso: € 278.129,10
- Importo non soggetto a ribasso: € 712.239,75
Scelta del Contraente: Procedura Aperta
Tipo di appalto: Servizi
Criterio di aggiudicazione: Offerta Economica Più Vantaggiosa
R.U.P.: Dott.ssa Claudia Golia
Data di pubblicazione
Data di pubblicazione: 10/12/2025
Data scadenza presentazione chiarimenti:
30/12/2025 12:00 - Europe/Rome
Data di scadenza bando:
15/01/2026 12:00 - Europe/Rome
Caricamento busta amministrativa e tecnica:
-
Da:
15/01/2026 12:08 - Europe/Rome
-
A:
16/01/2026 12:08 - Europe/Rome
Riepilogo documentazione
Determina a contrarre - Decreto n. 964_signed (1).pdf
Determina di nomina R.U.P. - D.S._651_del_29_07_2025 (1).pdf
Manuale operativo - MO - Procedura OEPV - Con Marca.pdf
Bando di gara - eNotice (1).xml
DGUE - 02. Modello B DGUE.pdf
DIP - DIP_signed.pdf
Modulistica - Modulistica.rar
schema contratto - schema contratto Arcichiaro _signed.pdf
disciplinare - Disciplinare_signed.pdf
Capitolato - Capitolato d oneri_signed.pdf
Elaborati progettuali - Elaborati Progettuali.zip
Modulistica editabile - Modulistica Editabile.zip
L’ importo minimo complessivo di € 770.368,85 è riferito ai servizi svolti.
No, non è possibile ricorrere al subappalto.
Si chiarisce che il numero di 5 pagine indicato a pag. 36 del Disciplinare per tutti i subcriteri C ( C1,C2;C3) è esclusivamente riservato alla descrizione dell'offerta. Pertanto le certificazioni non rientreranno nel conteggio delle pagine consentite.
Si chiarisce che il limite massimo complessivo ammesso per la relazione unica da presentare per l’offerta tecnica è n. 45 pagine.
Si chiarisce che il n. massimo di 5 pagine indicato alla tabella n.11 del Disciplinare pg. 36 relativamente ai paragrafi C “criteri premianti” dovrà essere utilizzato per la descrizione dei diversi punti della proposta del concorrente. Le certificazioni e la detta dichiarazione di impegno alla realizzazione dello studio LCA non rientrano nel conteggio delle pagine consentite.
Si conferma che per le prestazioni ricadenti nelle categorie di lavori OS20-A OS20-B e OS25 è obbligatorio il possesso della relativa SOA da parte degli esecutori delle dette prestazioni. Si conferma, altresì, che qualora il concorrente non sia in possesso di SOA, le stesse categorie, ai sensi di quanto indicato al paragrafo 6.3.3 del Disciplinare di gara, sono scorporabili e sub-appaltabili a imprese in possesso delle certificazioni SOA richieste, precisando tale circostanza già in fase di gara attraverso il DGUE.
In relazione al quesito n.1) Si chiarisce che sono stati resi disponibili in formato editabile anche i modelli:
02. Modello B DGUE
03. Modello C Dichiarazione sostitutiva requisiti progettista
04. Modello D Ulteriori dichiarazioni
05. Modello E Dichiarazione antimafia
06. Modello F Offerta economica e temporale
In relazione al quesito n. 2) si conferma la necessità che il Modello Dichiarazione Antimafia Mod. E sia predisposto da tutti i soggetti di cui all’art. 94 comma 3 del D.Lgs. 36/2023
In merito al quesito n. 1 si chiarisce che il numero massimo di pagine per la Relazione Unica dell’Offerta è pari a 45.
In merito al quesito n. 2 si chiarisce che è possibile sostituire la figura del Geometra/Topografo con un laureato in ingegneria. Sul punto si precisa che la laurea in ingegneria deve essere considerata assorbente rispetto al diploma da geometra, ai fini della partecipazione, come da consolidata giurisprudenza che sancisce che deve ritenersi dovuta l’ammissione a favore di un candidato che risulti in possesso di un titolo superiore comprendente, con un maggiore livello di approfondimento, le materie di studio dei titoli inferiori richiesti dal bando stesso.
In merito al quesito n. 3, nell'ottica del più ampio favor partecipationis, si conferma che in merito ai requisiti del gruppo di lavoro ed in particolare alla figura dell’Architetto Paesaggista, tale professionista potrà essere in possesso di laurea a ciclo unico in architettura ed iscrizione all’Albo dell’Ordine degli architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.
A riguardo del quesito posto, preso atto della nota SS/prot. n. 279 del 23.12.2025, dell’OICE (associazione delle organizzazioni di ingegneria ed architettura e di consulenza tecnico economica) che si pubblica per trasparenza, si chiarisce che l’appalto è a corpo e che le somme indicate per gli eventuali scavi archeologici sono state stimate in via preliminare dalla Stazione Appaltante sulla base delle conoscenze preliminari acquisite ed in relazione alla cartografia esistente. L’importo degli scavi è “opzionale” e le somme destinate alle dette prestazioni saranno attivate esclusivamente nel caso in cui si rendessero necessarie all’esito della VPIA. All’esito della VPIA, nell’ambito della progettazione da redigersi, sarà quindi predisposto dagli aggiudicatari idoneo computo specifico. Per ogni eventualità non prevista in fase di gara, e basata su richieste specifiche degli enti competenti in materia, che dovranno esprimere parere sul progetto redatto dall’aggiudicatario (Dg-Dighe e/o Sovrintendenza, Validatore etc), sarà in ogni caso possibile, ai sensi della normativa vigente, in linea con quanto indicato all’art. 41 comma 10 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i, attingere alle somme a disposizione della Stazione Appaltante relative agli imprevisti /o alle eventuali economie di gara.
Come già chiarito in risposta alla richiesta n. 6, si conferma che per le prestazioni ricadenti nelle categorie di lavori OS20-A OS20-B e OS25 è obbligatorio il possesso della relativa SOA da parte degli esecutori delle dette prestazioni. Si conferma, altresì, che qualora il concorrente non sia in possesso di SOA, le stesse categorie, ai sensi di quanto indicato al paragrafo 6.3.3 del Disciplinare di gara, sono scorporabili e sub-appaltabili a imprese in possesso delle certificazioni SOA richieste, precisando tale circostanza già in fase di gara attraverso il DGUE.
Come già chiarito in risposta alla richiesta n. 10, in merito al quesito posto, nell'ottica del più ampio favor partecipationis, si conferma che in merito ai requisiti del gruppo di lavoro ed in particolare alla figura dell’Architetto Paesaggista, tale professionista potrà essere in possesso di laurea a ciclo unico in architettura ed iscrizione all’Albo dell’Ordine degli architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.
In merito al quesito posto, come già chiarito in risposta alla richiesta n. 8, si conferma che è possibile sostituire la figura del Geometra/Topografo con un laureato in ingegneria. Sul punto si precisa che la laurea in ingegneria deve essere considerata assorbente rispetto al diploma da geometra, ai fini della partecipazione, come da consolidata giurisprudenza che sancisce che deve ritenersi dovuta l’ammissione a favore di un candidato che risulti in possesso di un titolo superiore comprendente, con un maggiore livello di approfondimento, le materie di studio dei titoli inferiori richiesti dal bando stesso.
In merito al quesito posto, si conferma la possibilità che i due servizi affini a quello oggetto di affidamento da presentare come similari nell’offerta tecnica Punto A sub-criteri A1 ed A2, possano essere non necessariamente gli stessi utilizzati per il raggiungimento del requisito di partecipazione di cui al paragrafo 6.3.1 lett. a) e b).
Si conferma che la valutazione del criterio A relativo alla professionalità ed adeguatezza dell’offerta non rilevi esclusivamente l'aspetto formalistico della categoria d'opera di cui al DM 17/06/2016, necessaria per i requisiti partecipazione, bensì la similarità sostanziale dell'intervento con conseguente possibilità di valutazione positiva anche di servizi rientranti in categorie d'opera diverse ma avente ad oggetto un intervento similare sotto il profilo delle caratteristiche tecniche.
In merito al quesito posto, si conferma la possibilità per gli operatori che vogliano partecipare, in mancanza di qualificazione SOA, in ragione dell’importo inferiore a 150.000,00€, nonché in ragione della secondarietà delle dette prestazioni, di dimostrare il requisito richiesto al par. 6.3.3 in relazione alle categorie di lavori OS.20-A e OS25 ai sensi del comma 1, lettere a), b), c) dell’articolo 28 Parte III allegato II.12 al Codice dei Contratti D.lgs 35/2023, purché idoneamente documentato per ciascuna categoria ed in ordine a ciascuna lettera a),b),c) di cui al richiamato art. 28 co.1 nella Busta amministrativa e nello specifico riportandoli nella domanda di partecipazione, nel DGUE, nonché allegando la detta documentazione a comprova.
Si conferma che un laureato in ingegneria con iscrizione al competente Ordine ed in possesso della certificazione nella tematica rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO /IEC 17024 - “Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons” è ritenuto adeguato al soddisfacimento del requisito richiesto.
In relazione alla certificazione rilasciata da organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO /IEC 17024 - “Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons” si rappresenta che il Ministero dell'Ambiente (http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/faq_cam_edilizia.pdf), in relazione al requisito di partecipazione in esame, afferente la professionalità dei progettisti, ha chiarito che per "professionista accreditato" s’intende un professionista che ha sostenuto e superato un esame di accreditamento presso Organismi di livello nazionale o internazionale, accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 – "Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons", e abilitati al rilascio di una Certificazione energetico-ambientale degli edifici secondo i più diffusi rating systems (LEED, WELL, BREEAM, etc). Tali professionisti, in via esemplificativa, possono essere: LEED AP, WELL AP, BREEAM AP, etc. La documentazione richiesta ai fini del requisito richiesto al professionista del gruppo di lavoro “Esperto responsabile degli aspetti ambientali ed energetici” di cui al punto 6.2.2. del Disciplinare prevede la presentazione di copia conforme del certificato di accreditamento del professionista, da cui risulti che l’ente certificatore sia accreditato dalla norma internazionale ISO/IEC 17024 “Requisiti generali per gli organismi che eseguono la certificazione delle persone”. Dovrà, quindi, essere prodotta dal professionista accreditato la certificazione nello specifico ambito, rilasciata dall'organismo di accreditamento. Pertanto, ai fini del requisito di partecipazione, è onere del professionista dimostrare il possesso del certificato ISO/IEC 17024 in capo al suddetto Organismo. La stazione appaltante potrà verificare il requisito richiedendo lo specifico certificato di accreditamento ISO/IEC 17024 del suddetto Organismo.
in relazione ai quesiti n. 1) e n. 2) si rimanda a quanto specificato nel disciplinare di gara a pag. 28, 29 e 30 la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dai soggetti indicati nel bando/ disciplinare di gara e gli archivi informatici (buste di gara) dovranno essere caricati sul sistema, nei termini previsti e secondo le modalità descritte nel Manuale, oltre che nella documentazione di gara predisposta dalla Stazione Appaltante, dalla sola ditta mandataria. In caso di raggruppamento temporaneo solo la mandataria è tenuta al pagamento dell’imposta di Bollo. In merito al punto 3) si invita a visionare il manuale operativo della piattaforma traspare allegato alla documentazione di gara. Il DGUE dovrà essere utilizzando in primis il modello allegato B, sul punto si rinvia al Disciplinare di gara a pag. 32. Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo dovrà compilare il proprio DGUE e sottoscriverlo digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore).
In relazione al numero massimo di pagine dell’offerta tecnica si conferma quanto già riscontrato alla richiesta di chiarimento n. 5 e specificatamente che il limite massimo complessivo ammesso per la relazione unica da presentare per l’offerta tecnica è n. 45 pagine.
Non è possibile prorogare la scadenza del termine di presentazione dell'offerta
Non è possibile prorogare la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta