Scelta del Contraente:
Procedura Aperta
Struttura Appaltante: Commissario Straordinario di Governo ex L.145/2018 /Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
Cig: B24D0FCFE1
Cup: D37I19000250001
Stato: In corso di valutazione
Oggetto: “Progettazione del nuovo scarico di superficie ausiliario con galleria e canale in c.a. di restituzione delle portate esitate nel canale naturale a valle della diga di Monte Cotugno, per sopperire all’insufficienza delle potenzialità degli scarichi d
Descrizione: Appalto misto con prevalenza di servizi _ Stipula contratto a corpo _ "Progettazione del nuovo scarico di superficie ausiliario con galleria e canale in c.a. di restituzione delle portate esitate nel canale naturale a valle della diga di Monte Cotugno, per sopperire all’insufficienza delle potenzialità degli scarichi di superficie non idonei alla laminazione della portata di piena e al rispetto del franco minimo di sicurezza (NTD2014)” Linea di intervento L.2.2.2 afferente all’ attività di cui alla Delibera CIPE 13/2019 - Addendum al Piano Operativo Ambiente – FSC 2014-2020 - CUP D37I19000250001
Importo di gara: € 2.547.486,86
di cui:
- Importo soggetto a ribasso: € 1.852.607,34
- Importo non soggetto a ribasso: € 694.879,52
Scelta del Contraente: Procedura Aperta
Tipo di appalto: Servizi
Criterio di aggiudicazione: Offerta Economica Più Vantaggiosa
Modalità di partecipazione: Telematica
R.U.P.: Ing. Giuseppe Maria Grimaldi
Data di pubblicazione
Data di pubblicazione: 01/07/2024
Data scadenza presentazione chiarimenti:
22/07/2024 12:00 - Europe/Rome
Data di scadenza bando:
29/07/2024 13:00 - Europe/Rome
Caricamento busta amministrativa e tecnica:
-
Da:
29/07/2024 13:01 - Europe/Rome
-
A:
30/07/2024 23:59 - Europe/Rome
Caricamento busta economica
-
Da:
14/10/2024 11:00 - Europe/Rome
-
A:
15/10/2024 14:00 - Europe/Rome
Caricamento giustificativi offerta anomala
-
Da:
29/10/2024 08:00 - Europe/Rome
-
A:
12/11/2024 23:00 - Europe/Rome
Data apertura buste economiche:
15/10/2024 15:30 - Europe/Rome
Riepilogo documentazione
Determina a contrarre - Decreto n.78_Commissario Straordinario_Decisione a contrarre_nuovo scarico di superficie_Monte Cotugno_signed.pdf
Determina di nomina R.U.P. - DCS_74_DEL_21_06_2024.pdf
MANUALE_TRASPARE - Manuale Operativo Traspare.pdf
MODULISTICA - Modulistica.zip
DGUE formato editabile - 02. Modello B DGUE.docx
DGUE - espd-self-contained-request.xml
Bando di gara - R_COMPETITION_cn-standard_416ca89a-9829-45a7-8617-6da27be7ca79-01.xml
DOCUMENTAZIONE_SCARICO_MC - DOCUMENTAZIONE_SCARICO_MC.zip
Documento generico di gara - MCO_DIP_17_REL_AMM_00 - Disciplinare di gara.pdf.p7m.p7m
Determina di nomina commissione - procedura di gara Montecotugno - Nomina Commissione.pdf
Verbali di Gara
verbale di apertura delle buste tecniche - verbale seduta pubblica commissione.pdf
Verbale valutazione documentazione tecnica - 7_VERBALE SEDUTA pubblica_14.10.2024.pdf
VERBALE VALUTAZIONE BUSTA C - Verbale_8_seduta_15.10.2024.pdf
VERBALE VALUTAZIONE BUSTA C E PUNTEGGI - Verbale_9_seduta_17.10.2024.pdf
Chiarimenti
FAQ n. 1
Si conferma che per la stima dei compensi il valore dell’opera è stato assunto pari ad € 24.500.000, ovvero l’importo di massima pari ad una delle soluzioni indicate. Si precisa che l’appalto è a corpo e che il detto valore è presunto sulla base delle preliminari valutazioni svolte dalla Stazione Appaltante espresse nella documentazione tecnica. Qualora detto valore - € 24.500.000 - dovesse incrementarsi a seguito di approfondimenti emersi durante l’iter progettuale la stima dei compensi non sarà soggetta a rivalutazione.
Si conferma, altresì, che ai fini della presentazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale per i Servizi Tecnici (punto 7.3.1 a) e 7.3.1.b) del disciplinare), l'elenco dei servizi di cui al punto a) e dei "servizi di punta" di cui al punto b) debbano riferirsi al valore dell’opera pari a € 24.500.000 per il punto a) e pari a € 9.800.000 (0,40 x € 24.500.000) per il punto b).
Fermo restando che l’ importo minimo complessivo dei servizi svolti da presentare ai fini del soddisfacimento dei requisiti debba essere pari ad € 1.852.607,34 per il punto a) e pari ad € 741.042,94 per il punto b).
Faq n. 2 In relazione al quesito posto si conferma quanto già espresso al chiarimento n.1 a cui si rinvia.
Si prende atto, tuttavia, della nota SS/prot. n. 149, acq. al prot. CS. n. 388 del 09.07.2024, con la quale il Presidente dell’OICE (associazione delle organizzazioni di ingegneria ed architettura e di consulenza tecnico economica) ha rilevato che: “L’importo minimo dei servizi richiesti ai fini della comprova della capacità tecnica e professionale sembra essere eccessivamente elevato e la relativa clausole sembra essere eccessivamente restrittiva e tale da limitare la platea degli operatori economici ammessi a partecipare alla procedura di gara. La suddetta previsione potrebbe infatti non essere del tutto in linea con l’art. 10, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, il quale riconosce alla stazione appaltante la facoltà di introdurre nella lex specialis requisiti di carattere tecnico o finanziario “attinenti e proporzionati” all’oggetto del contratto, tenendo presente l’interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo purchè sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l’esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese”.
In accoglimento dell'osservazione proposta, al fine di consentire la più ampia partecipazione alla gara, fermo restando l’importo complessivo pari a € 741.042,94, la stazione appaltante per il requisito di cui al punto 7.3.1.b) del disciplinare, autorizza la comprova dello stesso mediante n. 3 (tre) servizi in luogo dei soli 2 (due) indicati nel disciplinare.
Ai fini della presentazione delle offerte tecniche, in relazione al criterio di valutazione A.1 (par. 22 pag. 39 del Disciplinare di gara), è lasciata ampia discrezione agli operatori di presentare solo i due dei tre servizi ritenuti migliori.
FAQ n.3
Si è possibile partecipare alla gara, subappaltando tali attività di Lavori a soggetto idoneo, come indicato nel Disciplinare di gara:
al paragrafo 7.3.3 "Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale per I LAVORI" ed al paragrafo 14 "subappalto".
Nell’ipotesi di subappalto necessario, trattandosi di subappalto finalizzato ad ovviare alla carenza dei requisiti e considerato che il divieto di subappalto si tradurrebbe nella mancanza dei requisiti di partecipazione, si specifica che non potrà essere attivato il soccorso istruttorio laddove l’operatore economico, non abbia manifestato espressamente nel DGUE la volontà di subappaltare.”
Faq. n.4
Si conferma la possibilità di prevedere la figura dell'archeologo all'interno del gruppo di lavoro secondo quanto indicato al punto 7.2.2 " Requisiti del gruppo di lavoro" del Disciplinare di gara: "La proposta di Gruppo di lavoro dev’essere dichiarata all’interno della “Domanda di partecipazione. Il concorrente dovrà indicare il nominativo, la qualifica professionale, i requisiti richiesti e gli estremi di iscrizione all’Albo/elenco richiesto o della certificazione/iscrizione necessaria per il professionista incaricato...Oltre ai requisiti richiesti lo stesso è tenuto a specificare la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:
− componente di un R.T.;
− associato di una associazione tra professionisti;
− socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
− dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.
A tal fine l’operatore economico deve precisare il rapporto che intercorre con tali soggetti.”
Faq n. 5
In merito all'esperto degli aspetti ambientali ed energetici si richiama quanto già chiarito per l'archeologo alla faq n. 4 ovvero si rinvia al punto 7.2.2 Requisiti del gruppo di lavoro del Disciplinare di gara".
Si ricorda, altresì, che “Il concorrente, relativamente all’esperto responsabile aspetti ambientali ed energetici, dovrà presentare l’attestato di accreditamento in corso di validità (con i crediti di mantenimento professionale in regola) del professionista indicato. La sola dichiarazione da parte del concorrente di presenza del professionista accreditato, priva del relativo attestato in corso di validità, non sarà ritenuta valida.”
Faq n.6
La modellazione idraulico-fisica è attività necessaria nell’ambito della progettazione idraulica ed idrologica dell’opera in appalto. La stessa è necessaria allo svolgimento delle obbligatorie verifiche di compatibilità idraulica delle opere in progetto con l’ambiente nel rispetto della normativa e delle prescrizioni in materia di ambiente e acque pubbliche. I modelli idraulici in scala ridotta, cosiddetti “modelli fisici”, hanno una lunga storia di applicazione in ingegneria idraulica. Ai modelli fisici si richiede generalmente da un lato di rappresentare i fenomeni rilevanti con sufficiente affidabilità e dall'altro di convincere il progettista ed il committente dell’attendibilità dei risultati da essi forniti. Giova ricordare quanto previsto e ai sensi dell’Allegato I.7 del Dlgs. 36/2023 all’art. 2 comma 7 ed all'art. 6 .
Si conferma, quindi, la necessità di realizzazione del modello.
Si chiarisce, in relazione al corrispettivo corrispondente alla realizzazione del modello fisico, che l’appalto è a corpo e che lo stesso rientra nell’ambito degli strumenti necessari alla progettazione, oltreché alla verifica del corretto funzionamento dell’opera progettata.
Si specifica, altresì, in relazione ai corrispettivi che la stima degli stessi è stata svolta dalla stazione appaltante ai sensi del D.M. 17.06.2016 (decreto parametri), come prescritto dal Dlgs n. 36/2023 (Codice dei contratti). Nel dettaglio si sottolinea, come evincibile dagli elaborati allegati al bando, che sono state computate tutte le voci previste per l’intero iter progettuale, allo scopo di porre a base di gara il massimo compenso possibile in relazione al valore delle opere stimato V= € 24.500.000,00, per tener conto anche delle discrasie attualmente esistenti tra i livelli di progettazione posti a base del Decreto Parametri (3 livelli: PFTE, PD, PE) e gli attuali livelli di progettazione previsti dal D.Lgs n. 36/2023 (PFTE, PE).
Si conferma, altresì, che la realizzazione del modello fisico, può essere delegata o sub-appaltata a soggetto idoneo, ma la responsabilità della stessa è specifica competenza del progettista.
Si conferma, che non è necessario inserire nell’organico una figura corrispondente al soggetto che realizza il modello, mentre la figura che avrà responsabilità sullo stesso e sui suoi risultati sarà il Responsabile per la progettazione idraulica, che ai sensi del R.D. 2537 del 1925 - Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto, è specifica spettanza della professione d'ingegnere.
Faq n. 7
Non si prevede la possibilità di sub appaltare l'attività in capo alla figura dell'archeologo. Per l'inquadramento della figura professionale dell'archeologo vedasi la risposta alla faq n. 4
Faq n. 8
In relazione al quesito 1) la risposta è: SI. A tal riguardo vedasi risposta alla faq n. 2 . In relazione al quesito 2) la risposta è NO . Si chiarisce che l’importo dei servizi di cui al paragrafo 7.3.1, sia quelli relativi al requisito di cui al punto a) che quelli relativi al requisito di cui al punto b), sono da riferirsi al Valore delle opere ricadenti nella sola categoria S.05.
Il Valore dell’opera è, infatti, definito dal D.M. 17.06.2016 (Decreto Parametri) quale costo delle singole categorie componenti l'opera.
Faq n. 9
Si . Nell'ottica del più ampio favor partecipationis si conferma che in merito ai requisiti del gruppo di lavoro ed in particolare alla figura dell’Architetto Paesaggista, tale professionista potrà essere un Architetto iscritto all’albo degli architetti con esperienza in paesaggio.
Analogamente a quanto già chiarito alle richieste di chiarimento n. 4 e 5 si rinvia anche per l’architetto paesaggista al punto 7.2.2 Requisiti del gruppo di lavoro del Disciplinare di gara.
Faq. n.10
Si rappresenta che il Ministero dell'Ambiente (http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/faq_cam_edilizia.pdf), in relazione al requisito di partecipazione in esame, afferente la professionalità dei progettisti, ha chiarito che per "professionista accreditato" s’intende un professionista che ha sostenuto e superato un esame di accreditamento presso Organismi di livello nazionale o internazionale, accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 – "Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons", e abilitati al rilascio di una Certificazione energetico-ambientale degli edifici secondo i più diffusi rating systems (LEED, WELL, BREEAM, etc).
Tali professionisti, in via esemplificativa, possono essere: LEED AP, WELL AP, BREEAM AP, etc.
La documentazione richiesta ai fini del requisito richiesto al professionista del gruppo di lavoro “Esperto responsabile degli aspetti ambientali ed energetici” di cui al punto 7.2.2. del Disciplinare prevede la presentazione di copia conforme del certificato di accreditamento del professionista, da cui risulti che l’ente certificatore sia accreditato dalla norma internazionale ISO/IEC 17024 “Requisiti generali per gli organismi che eseguono la certificazione delle persone”.
Dovrà, quindi, essere prodotta dal professionista accreditato la certificazione nello specifico ambito, rilasciata dall'organismo di accreditamento.
Pertanto, ai fini del requisito di partecipazione, è onere del professionista dimostrare il possesso del certificato ISO/IEC 17024 in capo al suddetto Organismo.
La stazione appaltante potrà verificare il requisito richiedendo lo specifico certificato di accreditamento ISO/IEC 17024 del suddetto Organismo.
Faq n. 11
Per quanto riguarda il quesito 1) si rinvia ai chiarimenti n. 4, 5 e 6.
Per quanto riguarda il quesito 2) si conferma che il riferimento al PASSOE presente nella documentazione amministrativa è un refuso, essendo lo stesso stato sostituito dal FVOE 2.0
Il timing di gara è corretto. Si invitano tutti gli operatori economici a visionare il manuale operativo della piattaforma Traspare.
Fermo restando la scadenza del bando di gara il giorno 29/07/2024 alle ore 13:00 , tuttavia, al fine di agevolare il caricamento di tutta la documentazione di gara è stata ampliata la finestra temporale sino al giorno 30 ore 23:59 .
Si ribadisce che il termine ultimo perentorio di firma digitale della documentazione di gara e marcatura temporale degli archivi - BUSTA Telematica è il 29/07/2024 ore 13:00
faq n. 13
Il timing di gara è corretto. Si rinvia alla risposta che precede faq n. 12.
Per agevolare solo il caricamento della documentazione è stata ampliata la finestra temporale sino al 30/07/2024 ore 23:59. Il termine di scadenza del bando è il 29/07/2024 ore 13:00
Faq. n. 14 Si conferma che ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui alla categoria S.05 (grado di complessità 1.05) potranno essere utilizzati servizi svolti nella categoria S.06 (grado di complessità 1,15), come disposto dall’art. 8 del D.M. n. 143 del 31/10/2013, confermato dall’art. 8 del D.M. 17/06/2016 (Decreto Parametri) che recitano:
“1. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.”
Orientamento confermato oltretutto da ripetute pronunce/Delibere dell’ANAC, secondo le quali gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.
Si conferma quanto già chiarito al quesito 2) della faq. 11: l’acquisizione del PassOE può essere omessa e non è necessario allegare il PassOE ai documenti per la partecipazione alla gara.
Faq. n.16 Si chiarisce che è possibile sostituire la figura del Geometra/Topografo con un laureato in ingegneria. Sul punto si precisa che la laurea in ingegneria deve essere considerata assorbente rispetto al diploma da geometra, ai fini della partecipazione, come da consolidata giurisprudenza che sancisce che deve ritenersi dovuta l’ammissione a favore di un candidato che risulti in possesso di un titolo superiore comprendente, con un maggiore livello di approfondimento, le materie di studio dei titoli inferiori richiesti dal bando stesso.
In merito si chiarisce, altresì, che ai sensi del paragrafo 7.2.2 “Requisiti del gruppo di lavoro” del Disciplinare:
“Considerato che l’intervento deve essere realizzato con modalità e tecniche ingegneristiche altamente specialistiche, fermo quanto detto in relazione al giovane professionista, i soggetti persona fisica che costituiranno il Gruppo di Lavoro, anche agli effetti della Parte V dell’Allegato II.12 del Dlgs. 36/2023, dovranno possedere esperienza almeno quinquennale (decennale per il Responsabile dell’Integrazione delle discipline specialistiche), estesa fino al livello di progettazione esecutiva, relativa ad opere civili ed infrastrutturali nei seguenti ambiti:
− Gallerie a foro cieco ed opere in sotterraneo in genere,
− Opere strutturali in c.a. gettato in opera e prefabbricato, acciaio.
− Opere geotecniche (Fondazioni, Opere di sostegno, paratie, micropali, etc).
− Opere idrauliche in genere.”
Si conferma che un laureato in architettura con iscrizione al competente Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori ed in possesso della certificazione nella tematica rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO /IEC 17024 - “Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons” è ritenuto adeguato al soddisfacimento del requisito richiesto.
In relazione alla certificazione rilasciata da organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO /IEC 17024 - “Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons” si conferma quanto già chiarito alla FAQ. N. 10
Si ribadisce, altresì, quanto richiesto dal disciplinare al punto 7.2.2 Requisiti del Gruppo di lavoro e già chiarito alle FAQ 5 e 11 in relazione all’esperienza che i componenti del gruppo di lavoro dovranno posseder nonché quanto in relazione alle forme di inquadramento delle diverse figure.
Si conferma quanto già chiarito alle FAQ. N. 4, 5 e 11
Si chiarisce, altresì, che i componenti del Gruppo di lavoro sono svincolati dalla forma giuridica con la quale il concorrente, sceglie di partecipare, purché sia rispettato quanto richiesto al paragrafo 7.2.2. Requisiti del gruppo di lavoro: "L’incarico dovrà essere espletato, a pena di esclusione, da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione del DGUE, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali.
Il concorrente…oltre ai requisiti di iscrizione al relativo albo professionale, è tenuto a specificare la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:
− componente di un R.T.;
− associato di una associazione tra professionisti;
− socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
− dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263. A tal fine l’operatore economico deve precisare il rapporto che intercorre con tali soggetti."
Si conferma, come già chiarito alla FAQ n. 3
FAQ 20 Si conferma, come già chiarito alla FAQ n. 4 e 5, 9 nonché quanto stabilito dal disciplinare:
“Considerato che l’intervento deve essere realizzato con modalità e tecniche ingegneristiche altamente specialistiche, fermo quanto detto in relazione al giovane professionista, i soggetti persona fisica che costituiranno il Gruppo di Lavoro, anche agli effetti della Parte V dell’Allegato II.12 del Dlgs. 36/2023, dovranno possedere esperienza almeno quinquennale…”
Il riferimento all’ambito delle opere civili ed infrastrutturali è relativo ai soli professionisti, titolati alla progettazione in tali ambiti, che ai sensi del R.D. 2537 del 1925 - Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto, è specifica spettanza della professione d'ingegnere.
Faq n.21 Per quanto riguarda il quesito 1. relativo al punto 1.a del Disciplinare pag. 5, valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi e valutazione del rischio in caso di esplosione rientra tra le azioni poste in capo al committente ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.
Tale valutazione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, così come modificato dalla L. 177 del 2012, rientra tra i rischi da dover analizzare nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, preventivamente all’esecuzione delle opere. La L.177 del 2012, infatti, introduce nel D.Lgs. 81/08 precise azioni che il committente e il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP), devono mettere in campo, al fine di valutare sia la possibilità di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, durante operazioni di scavo, sia il rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo. La figura del CSP è stata investita dall'obbligo di valutare il rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, a partire dal 26 giugno 2016. Si rimanda, a tal riguardo, alle “Linee Guida per la valuzione del rischio da ordigni bellici inesplosi” redatte a cura del Consiglio Nazionale ingegneri, nonché alla normativa vigente in materia.
Il corrispettivo per tale specifica attività rientra nelle voci corrispondenti alla redazione del Piano di Sicurezza ai diversi livelli di progettazione, così come riportati nel documento MCO_DIP_13_REL_ECO_00 e rientrando nella prestazione principale della progettazione, è ribassabile ai sensi di quanto indicato al punto 3 tabella 2 del disciplinare (pag 7).
L’area di cantiere in fase di indagini propedeutiche alla progettazione è quella relativa a tutte le indagini necessarie nelle quali è previsto uno scavo. In fase di progettazione dovrà tenersi conto anche delle aree in cui si svilupperà il cantiere per la realizzazione dell’opera in cui saranno previsti scavi.
Si conferma che, qualora a seguito della valutazione del rischio da parte del CSP venga indicata come necessaria l’attività di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre da ordigni esplosivi residuati bellici (di seguito indicata come Bonifica Bellica), l’attività di bonifica relativa alle aree interessate dalle opere civili in progetto, vengono rimandate alla fase di realizzazione delle opere stesse, oggetto di un successivo distinto appalto, a seguito dell’ attivazione dello specifico iter autorizzativo da parte della Stazione Appaltante.
Relativamente al quesito 2. sulla verifica preventiva dell’interesse archeologico, la stessa è attività propedeutica e parte integrante della voce “Relazione archeologica” oltre che rientrare tra le relazioni tecniche e specialistiche da svilupparsi fino al livello di progetto esecutivo.
Per quanto riguarda il quesito 3. Il computo delle indagini è una stima preliminare puramente quantitativa, non sono stati individuati specifici punti d’indagine, stante anche la specifica prestazione da svolgersi relativa alla Redazione del piano indagini (Fase I punto 2), di cui al punto 2.1 punto 2 del Disciplinare pag. 5.
Si conferma che un ingegnere civile è ritenuto idoneo a ricoprire il ruolo, purché sia dimostrata specializzazione ed esperienza nella tematica della tutela ambientale.
Per quanto riguarda il possesso della certificazione UNI CEI 11339/09 rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO /IEC 17024 - “Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons”, in linea con quanto già chiarito dal Ministero dell’Ambiente in relazione allo specifico criterio 2.6.1 del DM. 11 ottobre 2017, si chiarisce, altresì che il richiesto professionista “Esperto Responsabile degli aspetti ambientali ed energetici” deve essere in possesso di certificazione sugli aspetti ambientali rilasciata secondo la norma internazionale richiamata ISO/IEC 17024. I suddetti professionisti devono, infatti, possedere competenze genarali sulla sostenibilità dell’opera/progetto da realizzare, quindi non soltanto in ambito di efficienza energetica.
In relazione alla certificazione rilasciata da organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO /IEC 17024 - “Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons” si conferma quanto già chiarito alla FAQ. N. 10
Si ribadisce altresì quanto richiesto dal disciplinare al punto 7.2.2 Requisiti del Gruppo di lavoro e già chiarito alle FAQ 5 e 11 in relazione all’esperienza che i componenti del gruppo di lavoro dovranno possedere nonché quanto in relazione alle forme di inquadramento delle diverse figure.
FAQ n. 23
Si conferma quanto indicato nel disciplinare a pag.32 recita: La BUSTA A contiene: - il DGUE utilizzare SIA il modello di D.G.U.E. in allegato - MODELLO B - CHE il D.G.U.E. in formato elettronico. Quindi l'operatore economico deve produrre, allegato alla “Busta Amministrativa”, il PDF del DGUE firmato digitalmente.
Si chiarisce che Il D.G.U.E. compilabile online in formato elettronico NON contiene tutte le sottosezioni e le specifiche e/o informazioni riportate nel D.G.U.E. di cui al MODELLO B. Vanno compilati, scaricati, stampati, trasformati in PDF, firmati digitalmente e presentati entrambe.
Si conferma quanto già chiarito alla FAQ n. 20.