Vedi file "RISPOSTE_FAQ con Allegato (Risposte ai quesiti formulati dagli Operatori Economici) in documenti di gara.
Di seguito il testo integrale a meno delle tabelle allegate che non possono essere inserite come testo e per le quali si rimanda al file su indicato
FAQ n.1
Domanda: Gentilissimi, la presente per richiedere l'effettiva necessità del possesso delle certificazioni (SA8000) da voi richieste ai fini della partecipazione alla procedura. Trattandosi, infatti, di uno standard di "carattere volontario" non legato alla tipologia di servizi richiesti per l'affidamento oggetto del presente appalto, codesto operatore economico, non possedendo tale certificazione, effettuerà una dettagliata descrizione degli strumenti e dei mezzi di prova di cui dispone per ottemperarvi. Si richiede pertanto al vostro spett.le ente, per il principio del "favor partecipationis" di consentire a codesto operatore economico di poter procedere in tal senso: presentare la certificazione ISO 9001 e presentare documentazione probatoria alternativa a dimostrazione che la scrivente società può ottemperare sociale allo standard Social Accountability 8000. Cordialmente
Risposta: É ammessa la partecipazione alla procedura di gara, anche in assenza del possesso della certificazione SA8000, esibendo documentazione probante l’impiego di misure qualitative analoghe allo standard Social Accountability 8000.
FAQ n.2
Domanda: Spett.le S.A., 1. Si chiede di chiarire se vi è clausola sociale e, in caso affermativo: 1) di indicare il numero dei lavoratori attualmente in forza e l’APL che attualmente li somministra; 2) di specificare oltre al numero: mansione, livello, monte orario; 3) di conoscere se le stesse siano già in possesso della necessaria formazione salute e sicurezza e dei relativi attestati; 2. Nell’eventualità in cui si dovesse rendere necessario l’inserimento di nuove risorse, si chiede conferma che a saranno a carico dell’agenzia aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, così come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008; 3. Nell’ottica di formulare una più corretta offerta economica e in ottemperanza a quanto statuito dall’art.23, co.15, D.lgs 50/2016, si richiede a codesta spettabile Stazione Appaltante di fornire i dati relativi all’assenteismo dei lavoratori somministrati. Come infatti evidenziato anche dalla recente giurisprudenza, l’incidenza dell’assenteismo dev’essere considerata dall’agenzia di somministrazione al momento della formulazione dell’offerta e per tale ragione il futuro concorrente deve essere messo in condizione da codesta spettabile stazione appaltante di conoscere lo storico delle assenze prodottesi presso la stazione appaltante in epoca antecedente al Capitolato; 4. Si chiede di specificare il numero delle figure professionali da assumere per livello e di chiarire se le stesse lavoreranno su 5 o 6 giorni; 5. Si chiede di meglio esplicitare la base su cui dovrà essere applicato il ribasso percentuale. Inoltre, si segnala l’assenza del modello di offerta economica nella documentazione di gara; 6. Relativamente alla garanzia provvisoria, si chiede conferma che la riduzione applicabile sull’importo indicato nel Disciplinare di gara possa essere pari al 50% in caso di possesso della certificazione UNI ISO 9001:2015 e della certificazione SA8000 e che, quindi, l’importo della polizza provvisoria possa essere pari a € 3.594,51; 7. Considerato che possono essere fatturate solo le ore effettivamente lavorate, visto che il ccnl di categoria dell’utilizzatore prevede che le festività infrasettimanali e domenicali “non lavorate” ricadenti nel periodo di assunzione, debbano essere regolarmente retribuite al lavoratore, si chiede conferma che potranno essere fatturate al costo; 8. In merito alla relazione tecnica siamo a richiederVi cortesemente di fornire riscontro ai seguenti chiarimenti: 1. Se vi è un carattere, interlinea, formato da rispettare nella redazione dell’elaborato; 2. Se vi è un limite di pagine da rispettare; 3. Se è possibile allegare cv, percorsi formativi e slide e se gli appena indicati concorrono o meno al limite di riservate all’elaborato; 9. Stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (artt. 33, 35 c.2 D.Lgs. 81/15); 10. Relativamente al contratto di appalto in tema di trattamento dati personali ci preme evidenziare che, nel rispetto della normativa vigente (REG.UE), nella fattispecie di cui si occupa ovvero la somministrazione lavoro, atteso che il lavoratore in somministrazione, durante i periodi in missione, si avvale di dati afferenti la società utilizzatrice nell'ambito dell'organizzazione e sotto la direzione e il controllo della medesima, l'AZIENDA UTILIZZATRICE assume la qualità di autonomo Titolare del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 1, punto 7 Regolamento UE 2016/679, rispondendo dell'eventuale non correttezza di gestione di trattamento dei dati da parte dei lavoratori somministrati, escludendosi che tale responsabilità possa essere trasferita sull'Agenzia per il lavoro, in quanto del tutto estranea alla gestione di dati che inseriscono all'impresa utilizzatrice ed alla sua organizzazione. In buona sostanza, nel rapporto di somministrazione, tra APL e Utilizzatore si crea una relazione tra due titolari autonomi di trattamento, ciascuno per la propria parte, in quanto entrambi i soggetti determinano autonomamente le finalità e le modalità dei trattamenti. Si prega, pertanto, di chiarire anche in merito; 11. Ai sensi dellart.40 comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell'impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Si chiede quindi conferma che gli oneri relativi alla sorveglianza sanitaria siano in capo a codesto Ente; 12. Si chiede di specificare a quanto ammontano le spese di registrazione del contratto e, relativamente alle spese contrattuali, siamo a richiedervi, di specificare, e quindi quantificare, il relativo importo; 13. In tali fattispecie di affidamento, la responsabilità civile, secondo la normativa di settore è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati ai terzi dal lavoratore somministrato nell'esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art.35, comma 7, d.lggs.n.81/2015). In capo all’Apl sussiste, invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.9 del 2007). Si chiede conferma che troverà applicazione la disciplina normativa sopra richiamata. In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.
Risposta: 1) Non vi è clausola sociale; 2) Nell’eventualità di inserimento di nuove risorse si conferma che saranno in capo all’APL solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza parte generale così come previsto da normativa D.Lgs. n.81/2008; 3) Non è possibile fornire dato sull’incidenza dell’assenteismo dei somministrati non ricorrendo fattispecie di clausola sociale; 4) L’offerta deve essere formulata per le seguenti aree professionali: Elevate Professionalità; Funzionari; Assistenti. Disciplina applicabile art. 27 B CCNL UTILIZZATORE Enti Pubblici NON Economici. Le risorse somministrate saranno impiegate 5 giorni – si allegano le tabelle di riferimento dei costi del personale. 5) l’Operatore Economico dovrà formulare la propria migliore offerta sulla base dei valori economici di partenza indicati nelle tabelle allegate. 6) Si conferma la riduzione dell’importo della garanzia. 7) Si conferma le festività infrasettimanali e domenicali ricadenti nel periodo di assunzione debbano essere retribuite e fatturate nel limite di quanto previsto dal CCNL. 8) La relazione tecnica può essere liberamente formulata come ritenuto più opportuno dall’operatore economico non vi sono caratteri, formati e interlinee da rispettare nella redazione della stessa né vi è limite di pagine da rispettare. E’ possibile allegare cv, percorsi formativi e slide. 9) In caso di recesso /risoluzione anticipata del contratto sono fatti salvi gli impegni assunti con i somministrati fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro conformemente a quanto previsto dalla normativa di settore.10) In tema di normativa sul trattamento dei dati personali la responsabilità sulla gestione dei dati da parte dei somministrati, anche in missione, resta in capo all’Utilizzatore.11) Gli oneri in capo alla sorveglianza sanitaria sono in capo all’Utilizzatore.12) Il contratto sarà stipulato sotto forma di scrittura privata e saranno richieste le spese relative ai bolli in base al numero di pagine ed allegati allo stesso contratto. 13) Si conferma che la responsabilità civile è in capo all’Utilizzatore.
FAQ n.3
Domanda: spett.le Ente Si chiede cortesemente se è prevista l’applicazione della cosiddetta “clausola sociale” e in caso affermativo, si chiede cortesemente di conoscere: o Il numero dei lavoratori ad oggi in forza con contratto di somministrazione o L’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni; o La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) tra lavoratori somministrati e fornitore uscente o La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi o La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione o L’attuale fornitore • Si chiede cortesemente conferma che non sia previsto un numero massimo di pagine e un carattere particolare da utilizzare per la redazione dell’offerta tecnica Cordiali saluti
Risposta: Si veda il chiarimento precedente
FAQ n.4
Domanda: Spett. Stazione Appaltante, in merito al contenuto dell'offerta economica, si chiede conferma che andrà inserito il moltiplicatore unico compreso tra 1,02 e 1,10 e che il richiamo al ribasso percentuale con 4 decimali sia solo un refuso. Cordiali Saluti
Risposta: Si conferma che il richiamo al ribasso percentuale con 4 cifre si tratta di un puro refuso
FAQ n.5
Domanda: Spett.le Ente, in merito alla procedura di gara indicata in oggetto, al fine di porre in essere le valutazioni propedeutiche alla presentazione della nostra migliore offerta, si formulano i seguenti chiarimenti. * * * Sulle modalità di espressione dell’offerta economica. Preso atto che, come previsto a pag. 5 e 28 del disciplinare, dev’essere offerto un moltiplicatore (mark-up), massimo 2 decimali, compreso tra 1,02 e 1,10 e che nella formula di attribuzione del punteggio economico dev’essere inserito il moltiplicatore più basso e quello offerto, si chiede cortese conferma che la Busta C – offerta economica dovrà contenere un moltiplicatore e che l’operatore economico dovrà predisporre il relativo documento in assenza di un modello di offerta economica fornito dall’Ente. Pertanto, si chiede conseguentemente conferma che quanto previsto all’art. 22 con riguardo al prezzo complessivo ed al ribasso di massimo 4 decimali sul mark up sia un refuso. Con particolare riguardo al prezzo complessivo, precisiamo che peraltro non è possibile calcolarlo in assenza della quantificazione del costo del lavoro su cui applicare il mark up e del numero complessivo di ore. * * * Sulla c.d. Clausola Sociale. L’art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro prescrive l’applicazione della c.d. Clausola Sociale, ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Anche l’art. 50 del D.lgs. 50/20216 e ss.mm.ii. prevede l’applicazione della clausola sociale indipendentemente dal fatto che l’appaltatore “uscente” sia o meno una Agenzia per il lavoro. Sulla base di tali obblighi, si chiede cortesemente di conoscere: - Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione, - L’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni, - La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori, - In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato), - La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi - La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione e - L’attuale fornitore. L’obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale. Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che “l’effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l’eliminazione di un’asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l’imprenditore entrante e l’imprenditore uscente, che è titolare, nell’ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l’imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un’offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata”. Pertanto, vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l’offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concorrentium, nonché il rispetto della buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni. Infatti, come sancito dal Consiglio di stato nel succitato parere “Potrebbe poi trattarsi, e sarà la regola per la maggior parte di esse, di informazioni di cui è in possesso solo l’imprenditore uscente: per questi dati, è rintracciabile nel sistema un obbligo di renderli noti che prescinde da specifiche previsioni contrattuali. (…) consente di individuare obblighi di informazione e di protezione non solo nei confronti della controparte, ovvero della stazione appaltante, ma anche di terzi qualificati. E’ pertanto possibile ricavare un obbligo dell’impresa uscente direttamente nei confronti dei terzi interessati sussumendolo nella nota categoria generale degli obblighi di protezione nei confronti di terzi”. Peraltro, qualora la Stazione Appaltante non fosse in possesso delle informazioni richieste dalla Scrivente, ben potrà richiederle al fornitore uscente che sarà obbligato a rilasciarle anche alla luce del fatto che si tratta “di obblighi per i quali è configurabile anche una specifica sanzione, dato che il loro ingiustificato inadempimento potrebbe integrare gli estremi del grave illecito professionale di cui all’art. 80 comma 5 lettera c) del Codice dei contratti, e comunque essere valutato ai fini di un’esclusione dall’elenco degli imprenditori invitati alla gara”( cfr. parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale). * * * Sull’ulteriore fabbisogno. Oltre ai lavoratori attualmente contrattualizzati dal fornitore uscente e quindi interessati da clausola sociale, si chiede cortesemente di conoscere l’eventuale ulteriore fabbisogno di profili professionali, fermo che trattasi di indicazione non vincolante. L’informazione appena richiesta è necessaria al fine di predisporre il miglior progetto tecnico in riferimento alla Sezione relativa alla selezione del personale, oltre che per ponderare la migliore offerta economica, tenendo in considerazione anche i costi indiretti connessi alla selezione di personale. *** Si ringrazia anticipatamente per la preziosa collaborazione e si resta a disposizione per qualsivoglia chiarimento dovesse occorrere. Cordialmente.
Risposta: Si veda quando già risposto in precedenza
FAQ n.6
Domanda: Spett.le Amministrazione, si chiedono gentilmente i seguenti chiarimenti: 1) Con riferimento alla procedura di gara Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 81 del 15/06/2015, per l’attuazione delle attività di cui alla Delibera CIPE 13/2019 Addendum al Piano Operativo Ambiente – FSC 2014-2020, Linea di intervento L.1 Rafforzamento amministrativo - L.1.1. Supporto tecnico-giuridico-amministrativo - CUP D37I19000250001- CIG A004F32B72, si chiede di confermare se debba essere fornito, tra la documentazione amministrativa, copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell’articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità; 2) "Con riferimento alla previsione ex art. 4 del Capitolato CARATTERISTICHE DELL’APPALTO - ove previsto Le risorse selezionate dovranno autodichiarare l’assenza di condanne e/o carichi pendenti. Tali dichiarazioni saranno comunque riscontrate dalla Stazione Appaltante che si riserva il diritto di valutare la gravità o meno di eventuali reati, sanzioni amministrative e/o procedimenti penali e/o amministrativi rilevati in capo al dichiarante, in ragione della peculiarità delle attività che le risorse prescelte dovranno svolgere, in considerazione del fatto che anche le APL sono soggette alla previsione normativa secondo la quale il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento, che non avviene sotto il controllo dell’autorità pubblica, è consentito, ai sensi dell'articolo 10 del medesimo regolamento, solo se? autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati, si chiede di confermare che gli unici carichi penali che dovranno essere richiesti sono quelli riconducibili ai requisiti di accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, ovvero si chiede di indicare la specifica base giuridica in forza che legittimi suddetta richiesta." 3) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 4 del capitolato - CARATTERISTICHE DELL'APPALTO - nella parte in cui si prevede che "L’Appaltatore è tenuto ad utilizzare tutte le cautele ed i possibili accorgimenti di natura tecnica ed organizzativa, per assicurare che il trattamento dei dati della Stazione Appaltante, effettuato dal personale nell’esercizio delle proprie funzioni, avvenga nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di privacy e sicurezza", si chiede di confermare che ci si riferisca ai soli dipendenti diretti dell'APL e non anche ai lavoratori somministrati. Si precisa infatti che a caratteristica principale della Somministrazione di lavoro (servizio richiesto nell'ambito della presente procedura) è quella per cui il lavoratore - pur essendo formalmente dipendente dell’Agenzia per il Lavoro che gestisce ogni aspetto amministrativo del rapporto - opera, in concreto, nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa utilizzatrice in cui si inserisce “nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo” di quest’ultima (Art. 30 D.lgs 81/2015).pertanto, l'aggiudicatario alcun tipo di controllo sui lavoratori (dei quali è solo datore di lavoro formale), e quindi sui dati stessi che vengono trattati, non è ipotizzabile che allo stesso venga imputata la responsabilità in merito alle modalità del trattamento dei dati ed alla compliance con la nuova normativa europea in tema di dati personali. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore in qualità di titolare del trattamento, che dota i lavoratori somministrati degli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di data protection. 4) Con riferimento alla documentazione inerente il rapporto con il lavoratore somministrato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo Libro matricola o documentazione analoga, del modello MD10, delle buste paga, contratti di lavoro) si chiede a Codesta Stazione Appaltante che la suddetta documentazione potrà essere fornita, nel rispetto della normativa in materia di privacy e data protection oscurata nei dati particolari e non necessari, ciò al fine di ridurre al minimo il flusso di informazioni effettivamente necessarie, evitando che siano trattati dati superflui ed eccessivi. 5) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 10 RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI si precisa che ai sensi dell’art. 35, comma 7 d. Lgs. 81/2015 “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.” . Si precisa altresì che in considerazione del fatto che il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell’azienda utilizzatrice e, pertanto, alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario. Si chiede quindi conferma che la previsione di cui sopra si riferisca solo ed esclusivamente ad eventuali danni direttamente imputabili ai dipendenti diretti dell'aggiudicatario e non anche a quelli causati dai lavori somministrati. 6) Con riferimento all'art. 21. CONTENUTO DELLA “BUSTA B – DOCUMENTAZIONE TECNICA” del disciplinare di gara si chiede di conoscere il numero massimo di pagine relative all'offerta tecnica. 7) Con riferimento alla PROCEDURA DI GARA EX ART. 71 DEL D.LGS. N.36/2023 FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 81 DEL 15/06/2015, PER L’ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALLA DELIBERA CIPE 13/2019 ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE – FSC 2014-2020, LINEA DI INTERVENTO L.1 RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO - L.1.1. SUPPORTO TECNICO-GIURIDICO-AMMINISTRATIVO - CUP D37I19000250001 – CIG A004F32B72, si chiede di conoscere se troverà applicazione la clausola sociale e nello specifico al fine di permettere agli operatori economici le migliori valutazioni: l'attuale gestore del servizio, il numero dei lavoratori somministrati attualmente attivi con le relative mansioni, la durata/scadenza dei contratti attualmente in essere e se i lavoratori sono assunti a tempo indeterminato dall'attuale gestore, quant’altro possa risultare utile per tali valutazioni. Distinti saluti.
Risposta: 1) Si può essere allegato alla documentazione amministrativa, copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell’articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006 e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità. 2) Si conferma che i carichi penali sono quelli riconducibili ai requisiti di accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. 3) in tema di normativa sul trattamento dei dati personali si veda quanto chiarito alla FAQ n. 1. 4) La documentazione potrà essere fornita in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di privacy e data protection anche oscurando dati particolari e non necessari. 5) In relazione alla responsabilità civile verso terzi si conferma che sarà a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente per eventuali danni direttamente imputabili ai dipendenti diretti dell'aggiudicatario e non anche a quelli causati dai lavori somministrati. Si veda quanto chiarito alla FAQ n.2. 6) l’Offerta tecnica non è soggetta ad un limite di pagine. 7) non trova applicazione la clausola sociale
FAQ n.7
Domanda: Buongiorno, si chiede cortesemente conferma che il termine ultimo per l’invio dell’offerta sia il 05/09/2023 alle ore 15.00 come previsto da portale. cordiali saluti
Risposta: Si precisa che il caricamento della Busta può essere fatto eseguito nella finestra temporale compresa tra le 15:01 del 04/09/2023 alle 15:00 del 05/09/2023 fermo restando che il termine ultimo perentorio di firma digitale della documentazione di gara e marcatura temporale degli archivi è il giorno 04/09/23 alle ore 15:00 pena di esclusione. (Cfr pag. 17 del Disciplinare)
FAQ n.8, n.9, n.10, n.15
Domanda: • In ordine alle autodichiarazioni prodotte dai somministrati in ordine all’assenza di condanne e/o carichi pendenti, si specifica che le stesse dovranno essere consegnate direttamente all’ente atteso che l’ApL non è legittimata a trattare i dati in parola. • In merito alla produzione documentale richiesta (DM, buste paga, libro matricola) si puntualizza che la stessa avverrà in ottemperanza al GDPR 679.2016. • In caso di interruzione del servizio per cause di forza maggiore o in caso di recesso da parte dell’ente, si chiede di rettificare specificando che lo stesse ente dovrà rimborsare l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione. Invero, l’articolo 33 del D.Lgs.81/2015 prevede testualmente: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”; l’articolo 45 del CCNL delle Agenzie di somministrazione, in caso di interruzione della missione nei contratti a tempo determinato, prevede, tra l’altro, la possibilità di essere impiegato in un’altra missione, fermo restando l’utilizzo nell’ambito dell’area professionale di cui alla classificazione del personale del presente CCNL, nella quale è stato originariamente inquadrato o, in questo stesso ambito professionale, sentite le OO.SS stipulanti il presente CCNL, presso la medesima ApL. • Per quanto attiene l’applicazione delle penali, si chiede di rettificare specificando che la comminazione delle stesse, preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito e non attraverso la compensazione dei corrispettivi dovuti all’agenzia. Si invita, inoltre, a puntualizzare che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia.
Risposta: Si conferma che le autodichiarazioni prodotte dai somministrati relativi ad eventuali carichi pendenti saranno consegnate all’Ente. Si conferma quanto previsto dalla normativa vigente in tema di rimborso spese delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione. Per le penali l’eventuale applicazione avverrà previo contraddittorio e con nota di debito. Si conferma che le pretese risarcitorie, salvo i casi di dolo e colpa grave non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitti o comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia
FAQ n.11
Domanda: Spett.le Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, si richiedono i seguenti chiarimenti: 1. La “BUSTA DI GARA TELEMATICA” generata dal sistema e contenente il riepilogo della documentazione inserita nel potale, dovrà anche essa essere firmata digitalmente? In caso affermativo, va applicata anche su questo file la marca temporale? 2. Si chiede conferma che il riferimento alla data 05/09/2023 nello “SCHEMA TEMPORALE (TIMING DI GARA)” relativo al “fine periodo per il caricamento della documentazione amministrativa e tecnica” sia un refuso; 3. In relazione alle modalità di firma della documentazione da caricare a portale, essendo richiesto che i singoli file da inserire all’interno dell’archivio informatico devono avere formato .pdf, si chiede se i suddetti file dovranno essere firmati in formato pades (.pdf/a) mentre l’archivio zip/rar in formato cades (.p7m), o se in alternativa anche i singoli file contenuti nell’archivio possano essere formato .p7m quindi firmati cades; 4. In relazione alla tabella presente nel Disciplinare di gara, contente i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, si chiede conferma che il riferimento al criterio di ammissione (criterio di valutazione n.1) sia un refuso, non essendo lo stesso citato nell’elenco dei requisiti di partecipazione presenti nella documentazione di gara. A tal proposito, si chiede di rettificare la tabella con il numero corretto dei contratti da dichiarare e relativi punteggi; 5. Si chiede conferma che per la stesura della relazione tecnica non sia previsto un limite numerico di pagine, un carattere ed interlinea particolare da utilizzare e che l’indice e la copertina siano esclusi dal computo delle pagine; 6. Si chiede di indicare l'importo, anche presunto, delle spese contrattuali che saranno poste in carico all'Agenzia aggiudicataria; 7. Si chiede se sia prevista la clausola sociale e in caso affermativo il numero dei lavoratori attualmente in forza e l'APL che attualmente li somministra; sempre in caso di esito affermativo chiediamo, quindi, di specificare oltra al numero: mansione, livello, monte orario e la durata media dei singoli contratti di somministrazione; 8. Si chiede di indicare le ore complessive, anche presunte, relative fornitura di personale per tutto il periodo contrattuale; 9. Si chiede di conoscere il tasso medio di assenteismo, realizzato dai lavoratori somministrati, nel precedente appalto; 10. ai sensi dell’art. 2-octies del D.lgs. 101/2018 è previsto che il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento, che non avviene sotto il controllo dell’autorità pubblica, è consentito, ai sensi dell'articolo 10 del medesimo Regolamento, solo se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Il trattamento del dato giudiziario può essere effettuato dal datore di lavoro privato (anche le Agenzie per il lavoro) quando intenda impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori [vedasi: D.lgs. 4 marzo 2014 n. 39; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 11/04/2014; https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_3_7.page). Diversamente, questa Stazione Appaltante, volendo applicare, quale base giuridica del trattamento dei dati giudiziari, il R.D. 148/1931, potrà ottenere, ai sensi dell’art. 10 del richiamato R.D., il certificato del casellario (oggi sostituito dalla dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00).In considerazione di tale excursus normativo e per agevolare le attività finalizzate all’avvio a missione di lavoro in somministrazione dei candidati individuati, così come per Stazioni Appaltanti operanti in settori analoghi a quelli di questa Committente, la scrivente si offre di provvede alla raccolta in busta chiusa e sigillata delle dichiarazioni 445/00.
Risposta: 1) La Busta di Gara va firmata digitalmente e va inserita la marcatura temporale. 2) Il timing di gara non è affetto da refusi: i documenti dovranno essere firmati digitalmente e marcati temporalmente entro le ore 15:00 del 04/09/2023. Il caricamento dei documenti attraverso la piattaforma potrà avvenire dalle 15:01 del 04/09/2023 alle 15:00 del 05/09/2023. 3) ciscun file può essere firmato digitalmente secondo la codifica preferita dall’Operatore Economico. 4) La tabella di valutazione dell’offerta tecnica non è affetta da refusi: il riferimento all’ammissibilità è relativo a quanto richiesto nel capitolo 9 del Disciplinare di Gara. 5) si conferma quanto indicato. 6) I riferimenti economici di base sono riportati nelle tabelle allegate in base alla singola tipologia contrattuale. 7) E’ esclusa la clausola sociale. 8) Si rimanda alle tabelle di cui al punto 6. 9) Si rimanda alle FAQ precedenti. 10) si concorda sulle procedure proposte dall’Operatore Economico.
FAQ n.12
Domanda: Spett.le Ente, formuliamo le seguenti richieste di chiarimenti/osservazioni: Art. 4 CAPITOLATO TECNICO - In relazione al requisito di incompatibilità, nel rispetto della privacy dei lavoratori somministrati, l’Agenzia, con riferimento alla posizione penale propria di ciascuno, è legittimata a richiedere di rendere apposite autocertificazioni solo ove sussista espressa prescrizione normativa o regolamentare e con riferimento alle fattispecie penali strettamente connesse alle mansioni che saranno svolte dal lavoratore e al contesto professionale in cui si troverà ad operare. A tale scopo si chiede di specificare e di indicare il riferimento normativo da cui discende la richiesta; - L’Agenzia potrà fornire, nel rispetto della normativa sulla privacy e con oscurati i dati sensibili, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati nonché prova dell’avvenuto pagamento del dovuto mediante autocertificazione al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata; Art.5 CAPITOLATO TECNICO Si segnala che l’interruzione per causa di forza maggiore non dipende dall’agenzia o dal lavoratore pertanto quest’ultimo ha diritto alla retribuzione fino al termine del contratto, chiediamo dunque che l’utilizzatore rimborsi almeno il costo del lavoro sostenuto dall’Agenzia nel rispetto dell’art 33 c. 2 D.lgs 81/2015; Art. 6 CAPITOLATO TECNICO – ART. 5 SCHEMA CONTRATTO - Posto che il lavoratore, ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii è computato nell'organico dell'Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro e che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/2015 ss.mm.ii, tutti gli obblighi in materia di prevenzione e protezione sono in capo all’utilizzatore, ne deriva che la formazione sui rischi specifici e l’addestramento non possano che essere posti in capo all'azienda utilizzatrice. L'addestramento, inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei lavoratori somministrati dell’utilizzo corretto – a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi “viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” (art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 ss.mm.ii). La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, non può che realizzarsi a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede conferma che solo l’informazione e la formazione in materia di sicurezza con riferimento al solo “modulo generale” sarà posta in capo all’aggiudicatario; Art. 7 – Art. 8 CAPITOLATO TECNICO – ART. 3 SCHEMA CONTRATTO Si chiede conferma che in caso di applicazione delle penali il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro; Art.10 CAPITOLATO TECNICO Si chiede conferma che la clausola troverà applicazione nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa di settore secondo cui la responsabilità civile in tali fattispecie di affidamento è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015).In capo all’Apl sussiste , invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto e qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa grave; Art. 12 CAPITOLATO TECNICO – ART 12 SCHEMA CONTRATTO Si chiede in caso di recesso/risoluzione/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15); Art. 14 CAPITOLATO TECNICO Si chiede a quanto ammontano le spese a carico dell’aggiudicatario. Cordiali saluti
Risposta: Art.4 CAPITOLATO TECNICO - si veda le riposte alle FAQ precedenti. Art.5 CAPITOLATO TECNICO - si concorda con quanto proposto dall’Operatore Economico fatti salvi i casi di interruzione del rapporto per Giusta Causa. Art. 6 CAPITOLATO TECNICO – ART. 5 SCHEMA CONTRATTO - si concorda con quanto proposto dall’Operatore Economico. Art. 7 – Art. 8 CAPITOLATO TECNICO – ART. 3 SCHEMA CONTRATTO - si concorda con quanto richiesto dall’Operatore Economico. Art.10 CAPITOLATO TECNICO - si concorda con quanto richiesto dall’Operatore Economico. Art. 12 CAPITOLATO TECNICO – ART 12 SCHEMA CONTRATTO - si concorda con quanto richiesto dall’Operatore Economico. Art. 14 CAPITOLATO TECNICO - I riferimenti economici di base sono riportati nelle tabelle allegate in base alla singola tipologia contrattuale.
FAQ n.13
Domanda: Egregi, si richiedono i seguenti chiarimenti - Non essendo previsto nella documentazione di gara nè un monte ore complessivo nè il costo orario per ciascuna categorian nè ttantomeno il numero dei lavoratori non è possibile in alcun modo prevedere il prezzo complessivo così come richiesto dalla documentazione di gara. Si prega pertanto di comunicare come gli operatori economici dovranno effettuare tale calcolo così che tutti vengano comparati nel medesimo modo. Inoltre, così come confermato dalla recente giurisprudenza e dall'ANAC si palesa la necessità da parte della Stazione Appaltante di quantificare correttamente il costo del lavoro sia orario che complessivo. Tale necessità a risponde ad una triplice esigenza: 1. salvaguardare il diritto alla parità di trattamento dei lavoratori somministrati; 2.acquisire l’offerta realmente più vantaggiosa per l’Amministrazione; 3.consentire la corretta parificazione delle offerte presentate dalle Agenzie per il Lavoro - Si chiede di conoscere le spese di pubblicazione da rimborsare e le spese contrattuali se esistenti. - Si chiede se le assenze retribuite (quali malattia e permessi) saranno oggetto di fatturazione ovvero dovranno essere ricomprese nel margine di intermediazione. - Si chiede conferma chiede conferma che la Stazione appaltante terra' conto della disciplina normativa di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. nonche' l’obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica ed i rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato e' equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sara', di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza atteso che solo a lui compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati e la garanzia dell’osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno, dunque, a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008, nonche' tutte le relative responsabilita'.
Risposta: I riferimenti economici di base sono riportati nelle tabelle allegate in base alla singola tipologia contrattuale. Ciscun Operatore Economico dovrà formulare la propria migliore offerta sulla scorta dei valori indicati nelle tabelle. Le spese di pubblicità ammontano, complessivamente, ad euro 2.786,68 oltre IVA. Per le risposte agli ulteriori quesiti si rimanda alle FAQ precedenti.
FAQ n.14
Domanda: Buongiorno, in merito all'offerta economica è possibile avere dei modelli da poter compilare o la Stazione Appaltante dovrà predisporre di un proprio modello di offerta? In attesa di riscontro, saluti.
Risposta: Per l’offerta economica non è stato appositamente allegato alcun format e si rimanda ai singoli Operatori Economici la definizione dell’offerta.